Art. 7.
(Contributi e agevolazioni).

      1. Alle associazioni di musica popolare di cui all'articolo 3, compresi i complessi a plettro, è assegnato, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo massimo annuo di 2.600 euro, a titolo di concorso per le spese di impianto e di funzionamento, tenuto conto, ai fini della ripartizione dei contributi, delle diverse tipologie organizzative e strutturali.
      2. Alle associazioni di musica popolare sono altresì concesse, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:

          a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 15 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle Ferrovie dello Stato Spa, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;

          b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza a corsi di insegnamento musicale tenuti da enti statali;

          c) agevolazioni fiscali per i corsi di formazione sostenuti dal personale docente di materie musicali, nonché per l'acquisto di strumenti musicali e di ogni altro materiale destinato alla crescita culturale dei complessi musicali.

      3. Alle associazioni legalmente riconosciute, aventi ad oggetto attività di organizzazione di bande, di cori e di gruppi folcloristici, possono essere concessi contributi, su richiesta delle stesse, per le attività di formazione, di promozione culturale e di organizzazione di festival e di rassegne concertistiche.
      4. I contributi e le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono cumulabili con

 

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analoghe provvidenze concesse da regioni, da province e da comuni.
      5. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e delle agevolazioni previsti ai commi 1, 2 e 3.
      6. Il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto in favore delle associazioni di musica popolare costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 50.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      7. All'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni di musica popolare».