1. Alle associazioni di musica popolare di cui all'articolo 3, compresi i complessi a plettro, è assegnato, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo massimo annuo di 2.600 euro, a titolo di concorso per le spese di impianto e di funzionamento, tenuto conto, ai fini della ripartizione dei contributi, delle diverse tipologie organizzative e strutturali.
2. Alle associazioni di musica popolare sono altresì concesse, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:
a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 15 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle Ferrovie dello Stato Spa, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;
b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza a corsi di insegnamento musicale tenuti da enti statali;
c) agevolazioni fiscali per i corsi di formazione sostenuti dal personale docente di materie musicali, nonché per l'acquisto di strumenti musicali e di ogni altro materiale destinato alla crescita culturale dei complessi musicali.
3. Alle associazioni legalmente riconosciute, aventi ad oggetto attività di organizzazione di bande, di cori e di gruppi folcloristici, possono essere concessi contributi, su richiesta delle stesse, per le attività di formazione, di promozione culturale e di organizzazione di festival e di rassegne concertistiche.
4. I contributi e le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono cumulabili con